Percorso di Recupero Codice Rosso- VII^ Edizione 2024
L’art. 6 della legge n. 69 del 2019 originariamente ha introdotto modifiche all’art. 165 cod. pen., inserendo, dopo il quarto comma, il seguente periodo: “nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.
Il legislatore ha pertanto previsto nell’art. 165 cod. pen., per il catalogo di reati che costituiscono manifestazione di violenza domestica e di genere, un’ulteriore condizione per l’accesso alla sospensione condizionale della pena. Nella legge n. 69 del 2019 è altresì indicato che dall’attuazione delle nuove disposizioni introdotte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è previsto, quindi, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano a carico del condannato.
Il Centro per gli Studi Criminologici risulta essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 6 della legge n. 69 del 2019, essendo un ente che si occupa “…di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati” ha organizzato uno specifico corso di recupero indirizzato ai soggetti condannati per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, con pena sospesa subordinata ai sensi del nuovo disposto dell’art. 165 del c.p.”.
Stando alla lettura dell’art. 282 – quater co. 1 del cpp, il Centro per gli Studi Criminologici può accogliere altresì soggetti sottoposti a misura cautelare anche in fase di indagini.
L’articolo in esame è connesso all’art. 299 co.2 cpp che cita: “Salvo quanto previsto dall’articolo 275 comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose”, qualora “l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio…” (282 quater co.2 cpp).
Nel mese di dicembre 2023 è entrata in vigore la legge 24 novembre 2023, n. 168 recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, che ha modificato le norme del “Codice Rosso” ed è intervenuta, in particolare sulle modalità di svolgimento dei corsi previsti all’art. 165, quinto comma, del codice penale.
Nello specifico l’intervento normativo ha rimodulato il testo dell’art. 165, quinto comma del c.p. che, nella sua nuova versione recita:
«Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l’eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall’articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 168, primo comma, numero 1)».
Il Percorso di recupero Codice Rosso si sviluppa secondo un programma il cui scopo è quello non certo di prospettare una riduzione delle pene o di attenuare la disapprovazione sociale per la violenza di genere ma, di comprendere che la repressione nella gestione di questo tipo di fenomeni non è sufficiente e che è necessario realizzare interventi mirati sui soggetti maltrattanti, sugli autori delle violenze, andando a sviscerare l’origine di questi comportamenti violenti per poterli correggere.
Il Team multidisciplinare del percorso di recupero “Codice Rosso”, sotto la direzione del Dott. Claudio Mariani, criminologo e dell’Avvocato Fabrizio Ballarini, è composto dal dott. Paolo Dattilo psicologo psicoterapeuta, la dott.ssa Valentina Tanini psicologa psicoterapeuta, la dott.ssa Emiliana Feroli psicologa psicoterapeuta, la dott.ssa Flavia Mascioli psicologa psicoterapeuta, la dott.ssa Marina Carlini criminologa, l’Avvocato Lara Stefani, il dott. Giampiero Lattanzi esperto in comunicazione e la dott.ssa Francesca Bacci assistente sociale, la Dott.ssa Sharon Angelucci, giurista esperta in criminologia applicata, Responsabile ufficio coordinamento delle attività e Beatrice Piergentili, Tutor.
Siamo convinti che per tutelare le vittime e contribuire alla salvaguardia del tessuto sociale sia necessario intervenire là dove il fenomeno si ingenera.
Sedi di svolgimento del Corso:
Viterbo
Roma – il Corso si attiva con un minimo di n. 10 adesioni
Per essere ammessi al ‘Percorso di Recupero Codice Rosso’ o avere ulteriori informazioni è necessario contattare la Segreteria del Centro per gli Studi Criminologici inviando una mail a:
segreteria_csc@criminologi.com
o telefonando allo:
0761 364913