CUAV – Percorso di Recupero Codice Rosso (Art.165, V comma del c.p.)

Percorso di Recupero Codice Rosso

CSC – CUAV

Sedi di svolgimento del Percorso:

Viterbo
Roma

 

Per essere ammessi al ‘Percorso di Recupero Codice Rosso’ o avere ulteriori informazioni è necessario contattare la Segreteria del Centro per gli Studi Criminologici inviando una mail a: codicerosso@criminologi.com o telefonando allo: 0761 364913


Percorso di Recupero Codice Rosso

CSC – CUAV

 

PREMESSA

L’art. 6 della legge n. 69 del 2019 ha introdotto modifiche all’art. 165 del codice penale, inserendo, dopo il quarto comma, il seguente periodo:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

Il legislatore ha pertanto previsto, per il catalogo di reati che costituiscono manifestazione di violenza domestica e di genere, un’ulteriore condizione per l’accesso alla sospensione condizionale della pena. La legge n. 69 del 2019 ha altresì precisato che dall’attuazione delle nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è previsto, quindi, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano posti a carico del condannato.

Il Centro per gli Studi Criminologici (di seguito, per brevità, “CSC”), in possesso dei requisiti indicati all’art. 6 della legge n. 69 del 2019, in quanto ente che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, ha organizzato uno specifico corso di recupero indirizzato ai soggetti condannati per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, con pena sospesa subordinata ai sensi dell’art. 165 del codice penale.

Stando alla lettura dell’art. 282-quater, comma 1, del codice di procedura penale, il Centro per gli Studi Criminologici può accogliere altresì soggetti sottoposti a misura cautelare anche nella fase delle indagini. Tale previsione è connessa all’art. 299, comma 2, del codice di procedura penale, che consente al giudice di sostituire o attenuare la misura cautelare qualora l’imputato si sottoponga positivamente a un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, ai sensi dell’art. 282-quater, comma 2, c.p.p.

Nel mese di dicembre 2023 è entrata in vigore la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, che ha modificato la normativa del cosiddetto “Codice Rosso” ed è intervenuta, in particolare, sulle modalità di svolgimento dei corsi previsti dall’art. 165, quinto comma, del codice penale.

Nello specifico, l’intervento normativo ha rimodulato il testo dell’art. 165, quinto comma, del codice penale che, nella sua nuova versione, recita:

«Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l’eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall’articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 168, primo comma, numero 1)».

Con l’art. 15 della medesima legge, il legislatore ha introdotto un riferimento espresso alla frequenza richiesta nella partecipazione ai suddetti corsi (almeno bisettimanale), precisandone la natura di percorsi di recupero da svolgersi presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero. È stato altresì attribuito al giudice il compito di verificare il positivo superamento del percorso, mediante la valutazione delle relazioni informative trasmesse dagli enti interessati, accertando la rispondenza degli obiettivi raggiunti dall’imputato alle prescrizioni impartite.

Con il medesimo art. 15, comma 2, è stato introdotto il secondo comma dell’art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, prevedendo un sistema strutturato di controlli e comunicazioni tra la cancelleria del giudice, l’U.E.P.E. e l’ufficio del pubblico ministero, funzionale alla verifica dell’effettiva partecipazione ai percorsi di recupero e all’eventuale accertamento di violazioni rilevanti ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena.

A seguito di specifiche riunioni tenute presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di Roma e di Viterbo, sono state impartite prescrizioni di dettaglio relative a:

  • l’adeguamento dei programmi e del monte ore del corso alla frequenza bisettimanale;
  • la durata del Percorso;
  • la previsione di un incontro preliminare di valutazione criminologica e psicologica del soggetto, anche mediante la somministrazione di test;
  • l’obbligo di comunicazione all’U.E.P.E. di ogni assenza ingiustificata;
  • l’invio di relazioni periodiche sull’andamento del Percorso;
  • l’invio di una relazione finale valutativa.

 

Il Percorso di Recupero “Codice Rosso” ha come finalità non quella di prospettare riduzioni di pena o attenuazioni della disapprovazione sociale nei confronti della violenza di genere, bensì quella di evidenziare come la sola sanzione non sia sufficiente nella gestione di tali fenomeni, rendendo necessari interventi mirati sui soggetti maltrattanti, volti ad analizzare l’origine dei comportamenti violenti al fine di offrire strumenti di riflessione e consapevolezza, in un’ottica di contenimento del rischio di reiterazione.

Siamo convinti che per tutelare le vittime e contribuire alla salvaguardia del tessuto sociale sia necessario intervenire là dove il fenomeno si ingenera.

Convenzione con Tribunale Ordinario di Roma: (https://cdn.fallcoweb.it/prenotazioni/pdf/MapRoma/Elenchi_convenzioni_associazioni_autoridireato.pdf?v=19022024)

 

ESPERTI EQUIPE

Il programma è realizzato da un’équipe multidisciplinare composta da 15-18 professionisti, comprendente:

  • psicologi e psichiatri psicoterapeuti;
  • criminologi;
  • avvocati;
  • assistenti sociali;
  • pedagogisti;
  • esperti in comunicazione.



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